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LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1389

Modificazioni agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, concernenti benefici tributari a favore di Società cooperative.

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Testo in vigore dal:  25-1-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è sostituito dal seguente:
"Il limite di tempo previsto dalle leggi del bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle cooperative, incluse le banche popolari, e dei consorzi di cooperative, compresi quelli di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, è di 10 anni".