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LEGGE 29 novembre 1961, n. 1325

Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  12-1-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di età inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti.
Il divieto si applica anche alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.
Restano ferme le altre esclusioni previste dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653.