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LEGGE 29 novembre 1961, n. 1324

Aumento del limite massimo per la emissione degli ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza, per il pagamento delle provvidenze per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

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Testo in vigore dal:  12-1-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:
"In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere disposte a favore degli intendenti di finanza aperture di credito fino ad un massimo di un miliardo di lire, per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1961

GRONCHI FANFANI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA