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LEGGE 16 dicembre 1961, n. 1307

Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  7-1-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli impiegati dei ruoli aggiunti del Ministero della sanità, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici nella qualifica pari a quella di provenienza, dopo l'ultimo iscritto nella qualifica stessa e nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite.
Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei segretari sono inquadrati, a seconda del titolo di studio posseduto, nel ruolo organico dei ragionieri o dei segretari tecnici.
Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni statali i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio almeno da un anno presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità e presentino apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, possono essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici del Ministero della sanità, si conforme giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma.
La norma di cui al primo comma si applica anche nei confronti del personale del Ministero della sanità che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro un anno dal conseguito inquadramento.
Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risulteranno eccedenti il numero dei posti di organico, saranno disposti in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.
Il personale inquadrato nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.