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LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1336

Istituzione del ruolo dei collocatori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1974)
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Testo in vigore dal:  1-1-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dotazione organica e ruolo


Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a fissare decreti gli organici delle Sezioni comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio.
Per il funzionamento delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai collocatori, compatibilmente con le distanze, può essere affidato, per esigenze di servizio, l'espletamento dei compiti d'istituto in più sezioni sia comunali che frazionali.
Al servizio del collocamento della mano d'opera dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali può essere assegnato a domanda degli interessati o per motivate ed eccezionali esigenze di servizio anche il personale del ruolo dei collocatori.
Ai collocatori comunali, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ed all'articolo 12 ultimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere affidato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'espletamento di particolari compiti che, comunque, non comportino l'esercizio diretto della funzione di vigilanza demandata agli ispettori del lavoro,