stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1976)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-12-1961

Art. 40

Concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle Soprintendenze bibliografiche


Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti che vanno ad incremento della dotazione dei ruoli della carriera del personale di concetto di cui alla, tabella N, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, riservato al personale della carriera esecutiva in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle Soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche pubbliche governative e che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere oppure sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di aiutante.
Ai vincitori del concorso di cui al comma precedente il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per le promozioni alle qualifiche di vice
aiuto bibliotecario, aiuto bibliotecario e primo aiuto bibliotecario.
Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle
qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella O è effettuata mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 10, riservato al personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia.
Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella P, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge.