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LEGGE 10 novembre 1961, n. 1287

Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei.

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Testo in vigore dal:  2-1-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È in facoltà del Ministro per le finanze di consentire, con proprio decreto, che il pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei, prevista dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa allegato A, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, possa effettuarsi in modo virtuale, a trimestri anticipati, salvo conguaglio a fine d'anno, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 5, 6 e 9 dello stesso decreto legislativo.
Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata al competente Ufficio del registro la denuncia indicante il numero presuntivo dei documenti di trasporto che verranno rilasciati nell'anno successivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1961

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Visto, il Guardasigilli: GONELLA