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LEGGE 10 novembre 1961, n. 1244

Sistemazione della contabilità per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

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Testo in vigore dal:  22-12-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I titolari delle Conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro che durante gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, nella loro qualità di contabili dello Stato, abbiano avuto gestioni a danaro, ivi comprese quelle del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, e dei bollettari per la riscossione del prestito redimibile 5 per cento, i ricevitori provinciali delle imposte dirette per le entrate riscosse a mezzo ruoli, gli esattori comunali e i gestori provvisori per la riscossione delle imposte e delle altre entrate straordinarie senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, i gestori provvisori per l'esercizio delle esattorie vacanti, per i bollettari di riscossione e per i residui d'imposta dell'esattore decaduto, i magazzinieri economi per i bollettari delle esattorie vacanti, per i valori bollati, per i bollettari del lotto e per i bollettari del Fondo per il culto, sono discaricati agli effetti contabili qualora siano in grado di documentare di non aver potuto rendere i conti giudiziali prescritti, relativi a tutto l'esercizio finanziario 1944-45, per cause dipendenti da circostanze di forza maggiore.
Detti agenti contabili sono altresì discaricati per i conti giudiziali relativi allo stesso periodo prodotti agli uffici competenti ed ivi andati smarriti o distrutti, senza che possa operarsene la ricostruzione.
Resta salvo ed impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulle responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni di cui al presente articolo.