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LEGGE 7 ottobre 1961, n. 1108

Integrazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi.

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Testo in vigore dal:  14-11-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, viene aumentato di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-1961, di lire 1.500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al 1969-70 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1970-71.