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LEGGE 28 luglio 1961, n. 837

Provvidenze a favore dei formaggi "parmigiano-reggiano" e "granapadano", prodotti nella campagna 1960-61.

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Testo in vigore dal:  1-9-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi "parmigiano-reggiano" e "granapadano" prodotti da produttori agricoli singoli o associati nella campagna 1960-61, ed a fissarne le relative modalità.