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LEGGE 28 luglio 1961, n. 831

Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1972)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961

Art. 23


Entro tre mesi dall'inizio di ogni anno scolastico, a partire dall'anno 1962-63, il Ministro per la pubblica istituzione, di concerto con quello per il tesoro, istituisce con decreto negli istituti e scuole d'istruzione secondaria tutte le cattedre per le quali si siano verificate le condizioni previste dalle norme in vigore.
Per quanto riguarda gli istituti dotati di autonomia amministrativa, il predetto decreto è modificativo delle tabelle organiche stabilite dai relativi decreti istitutivi.
La ripartizione, tra i singoli istituiti e scuole, delle cattedre di cui al primo comma del presente articolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Le cattedre anzidette, nonché quelle resisi comunque disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno, sono messe a concorso per non meno di quattro quinti entro il termine massimo del 30 giugno dell'anno successivo.