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LEGGE 26 luglio 1961, n. 670

Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960.

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Testo in vigore dal:  17-8-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il prezzo di cessione per quintale-grado delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960, per una polarizzazione media generale di campagna del 13,20 per cento, è di lire 55,8426.
Per una polarizzazione media generale di campagna delle barbabietole da zucchero superiore a 13,20, il prezzo per grado polarimetrico è uguale a lire 73,71 moltiplicate per la percentuale di resa corrispondente, di cui alla seguente tabella:
Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche Percentuale di resa corrispondente Polarizzazione media generale di tutte le fabbriche Percentuale di resa corrispondente


L'importo dovuto dalle società saccarifere ai singoli coltivatori, quale corrispettivo delle barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero, è costituito dal prezzo per grado polarimetrico, corrispondente alla polarizzazione media, generale di campagna delle barbabietole, di cui al secondo comma del presente articolo, moltiplicato per il totale dei quintali-grado consegnati da i coltivatori medesimi.
È nulla ogni clausola dei singoli contratti stipulati fra coltivatori e industriali zuccherieri, in contrasto con la presente legge.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i rapporti contrattuali non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in cosa giudicata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI FANFANI - RUMOR COLOMBO

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