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LEGGE 21 luglio 1961, n. 717

Sostituzione dell'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277.

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Testo in vigore dal:  25-8-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, è sostituito con il seguente:
"La tassa deve essere pagata dal fabbricante nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento.
Devono essere presentate alla bollazione le sole carte destinate al ricevere l'impressione del bollo.
I fabbricanti hanno l'obbligo di separare giornalmente le carte stesse dai mazzi prodotti e tagliati e di custodirle nella fabbrica in locale separato da quello nel quale sono conservate le altre carte.
In caso di violazione delle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 22".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 luglio 1961

GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA