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LEGGE 12 luglio 1961, n. 603

Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1981)
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Testo in vigore dal:  8-8-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 237 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 24 (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duemila, né superiore a lire due milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire duemila a ottocentomila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabiliti dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.
Art. 26 (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire ottocento né superiore a lire quattrocentomila.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.
Art. 66 (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti). - Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire dodici milioni o due milioni e quattrocentomila, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.
Art. 78 (Limiti degli aumenti delle pene principali).
Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:
1) trenta anni per la reclusione;
2) sei anni, per l'arresto;
3) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per la ammenda, se il giudice si viale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dello articolo 26.
Nel caso di concorso di reati, preceduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dello articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.
Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.
Art. 135 (Ragguaglio fra pene diverse). - Quando per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.
Art. 237 (Cauzione di buona condotta). - La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire quarantamila, né superiore a lire ottocentomila.
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque: e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata".