stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 luglio 1961, n. 635

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti, alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1964)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-12-1964
aggiornamenti all'articolo

Art. 31


Gli utili delle operazioni previste dal presente titolo sono attribuiti al Fondo e le eventuali perdite faranno carico al Fondo stesso. Le risultanze finali saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.
((Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nell'esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione dal precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.
Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.
L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo))
.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 dicembre 1964, n.1404 ha disposto (con l'art. 2) che la presente modifica ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64.