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LEGGE 5 luglio 1961, n. 564

Aumento dell'organico degli uscieri giudiziari.

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Testo in vigore dal:  2-8-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il ruolo organico degli uscieri è aumentato di 700 posti così ripartiti:
uscieri giudiziari.................................. n. 658 uscieri capi........................................ " 42
Il quadro 67 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è modificato secondo la tabella annessa alla presente legge.