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LEGGE 28 giugno 1961, n. 514

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1961-62.

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Testo in vigore dal:  1-7-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1961, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1961-62 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1961.