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LEGGE 2 giugno 1961, n. 454

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  17-3-1963
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Art. 16

Prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico


Per la concessione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui che gli Istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno concedere ad aziende agricole singole od associate per l'attuazione di organiche iniziative di miglioramento e di sviluppo zootecnico, comprensive anche dei lavori di riconversione colturale normalmente ad esse connesse o collegate, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
a) di lire 750 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonché alla esecuzione di lavori di riconversione colturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine;
((2))

b) di lire 300 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti ed i mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
per il limite di impegno di cui alla lettera a) in ragione di lire 750 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.500 milioni nell'esercizio 1961-62; 2.250 milioni nell'esercizio 1962-63; 3.000 milioni nell'esercizio 1963-64; 3.750 milioni nell'esercizio 1964-65; 3.000 milioni nell'esercizio 1965-66; 2.250 milioni nell'esercizio 1966-67; 1500 milioni nell'esercizio 1967-68 e 750 milioni nell'esercizio 1968/69;
per il limite d'impegno di cui alla, lettera b) in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1960-61; 600 milioni nell'esercizio 1961-62; 900 milioni nell'esercizio 1962-63; 1.200 milioni nell'esercizio 1963-64; 1.500 milioni dal 1964-65 al 1975-76; 1.200 milioni nell'esercizio 1976-77; 900 milioni nell'esercizio 1977-78; 600 milioni nell'esercizio 1978-79 e 300 milioni nell'esercizio 1979-80.
Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di finanziamento previste dal presente articolo, effettuate nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-1965, è stabilito nella misura del 2 per cento, e, per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché per quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura dell'1 per cento.
Il concorso dello Stato per dette operazioni, calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 34, sarà corrisposto in semestralità o annualità anticipate; e sull'importo attribuito a ciascun Istituto od Ente potranno essere disposte anticipazioni nella misura massima prevista dal quarto comma dell'art. 19.
Le operazioni di finanziamento di cui alla lettera a) avranno durata non superiore ai 5 anni, quelle della lettera b) non superiore ai 15 anni.
Alle provvidenze di cui al presente articolo sono ammesse anche le operazioni di finanziamento compiute, in applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge.
La concessione dei prestiti e mutui è subordinata alla dichiarazione di congruità della spesa e di rispondenza, tecnico-economica degli acquisti e dei lavori allo ordinamento produttivo dell'azienda ed alle sue possibilità di sviluppo, dai rilasciarsi dall'Ispettorato competente, ai sensi del successivo articolo 35, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti e dei lavori medesimi.
Per importi di spesa preventivata, superiori ai 30 milioni provvede l'Ispettorato compartimentale della agricoltura, su nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
I prestiti per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale previsti al presente articolo sono assistiti, per la loro durata, da privilegio legale e speciale conformemente a quanto disposto per i prestiti di conduzione dagli articoli 8, 9 e seguenti della legge 5 luglio 1928; n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 febbraio 1963, n. 130 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, semprechè la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti."