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LEGGE 27 maggio 1961, n. 465

Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1970)
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Testo in vigore dal:  14-6-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Salvo quanto disposto nei comuni e negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato.
Al personale che esegue incarichi ispettivi nonché di direzione e di assistenza tecnica, in località distanti oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato in comuni con popolazione non superiore a duecentomila abitanti, ovvero oltre cinque chilometri se l'ufficio è ubicato nei comuni con popolazione superiore, ove la durata dell'incarico o di più incarichi consecutivi sia superiore a cinque ore, è corrisposta, in aggiunta, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto con la maggiorazione prevista dalla legge sul trattamento Stato, una indennità forfettaria commisurata ad un quinto dell'indennità di missione spettante per ogni giorno.
Non può essere corrisposta più di una indennità per lo stesso giorno, anche se vengono effettuati più incarichi.
Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti inferiore alla indennità forfettaria di cui al precedente comma secondo, è corrisposta questa ultima indennità.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire, in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora, si verifichino le stesse condizioni previste nei comuni stessi.
Al personale non di ruolo spettano le indennità stabilite per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di appartenenza.