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LEGGE 21 aprile 1961, n. 324

Proroga della legge 26 dicembre 1960, n. 1735, che converte in legge il decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Rovigo colpiti dallo straripamento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960.

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Testo in vigore dal:  13-5-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1960, numero 1453, convertito in legge con legge 26 dicembre 1960, n. 1735, è così modificato:
"Nei comuni di Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle e Corbola, il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza, cadenti dal 2 novembre 1960 al 30 giugno 1961, è sospeso fino al 30 giugno 1961.
È parimenti sospeso fino al 30 giugno 1961 il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito, avente forza esecutiva, emessi prima del 2 novembre 1960, scadenti tra il 2 novembre 1960 e il 30 giugno 1961, e pagabili da debitori residenti nei comuni medesimi".