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LEGGE 14 marzo 1961, n. 279

Stanziamento di lire 40.800.000 per il completamento dei lavori di ricostruzione delle tramvie urbane di Torino.

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Testo in vigore dal:  11-5-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il completamento della ricostruzione delle tramvie urbane di Torino è autorizzata la spesa di lire 40.800.000 (quarantamilioniottocentomila) a carico del bilancio del Ministero dei trasporti.