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LEGGE 14 marzo 1961, n. 214

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci dell'esercizio 1952-1953 e successivi.

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Testo in vigore dal:  27-4-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di complessive lire 744.600.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ad integrazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 1952-53 al 1957-58.