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LEGGE 14 marzo 1961, n. 175

Modificazione dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

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Testo in vigore dal:  21-4-1961

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Gli ultimi tre commi dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito per ultimo dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 201, sono abrogati e sostituiti dal seguente unico comma:

L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 è devoluto al Comune anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento".