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LEGGE 5 marzo 1961, n. 90

Stato giuridico degli operai dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  29-3-1961

Art. 18

(Prolungamento e riduzione dell'orario di lavoro)


Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessità tecniche o di lavorazione, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale.
Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, o dodici per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale.
L'Amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni debbono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.
Può essere ordinato il lavoro festivo per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi in giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.
L'operaio non può rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non può neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, né di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.
Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la, durata di un'ora non comportano riduzioni di paga.