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LEGGE 5 marzo 1961, n. 200

Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara.

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Testo in vigore dal:  26-4-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo di lire 167.000.000 di cui l'Ente nazionale per l'educazione marinara beneficia, per effetto della legge 9 agosto 1954, n. 655, è elevato a lire 250.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.