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LEGGE 15 febbraio 1961, n. 82

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

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Testo in vigore dal:  26-3-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1961

GRONCHI FANFANI - GIARDINA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA