stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 78

Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  26-3-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È consentito, per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.