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LEGGE 10 febbraio 1961, n. 77

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia agli artigiani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-3-1961 al: 24-8-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione dell'assicurazione contro le malattie agli artigiani, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è corrisposto nella misura:
a) di lire 1500 annue per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile a norma dell'articolo 23 della predetta legge;
b) di lire 675 milioni a titolo di concorso globale annuo da assegnarsi al Fondo di solidarietà nazionale di cui alla linea b) dell'articolo 23 della predetta legge.