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LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66

Riorganizzazione giuridica dell'istituto di medicina sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  24-3-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto di medicina sociale, riconosciuto con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale.
Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.