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LEGGE 10 febbraio 1961, n. 52

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria dell'ultimo tratto del perimetro orientale della cassa di colmata al mare del fiume Lamone.

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Testo in vigore dal:  21-3-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'ultimo tratto del nuovo inalveamento del fiume Lamone, dal perimetro orientale della cassa di colmata al mare, classificato fra le opere idrauliche di seconda categoria a termini dell'articolo 5 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA