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LEGGE 3 febbraio 1961, n. 4

Divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2006)
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Testo in vigore dal:  5-3-1961 al: 3-3-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È vietata la somministrazione, sotto qualsiasi forma e per qualunque via, di sostanze estrogene, naturali o di sintesi, impiegate come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni, fresche o preparate, sono destinate all'alimentazione dell'uomo.