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LEGGE 2 febbraio 1961, n. 31

Esonero dall'aggio esattoriale sui sovracanoni dovuti ai Comuni ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-3-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Sul sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, s'intende che nessun aggio è dovuto all'esattore tesoriere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1961

GRONCHI FANFANI - SCELBA TRABUCCHI - TAVIANI - ZACCAGNINI -

Visto, il Guardasigilli: GONELLA