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LEGGE 10 settembre 1960, n. 962

Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei Consigli provinciali, e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1981)
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Testo in vigore dal:  13-9-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:
"Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.
La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.
Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri.
Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette".