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LEGGE 19 febbraio 1960, n. 87

Riordinamento e finanziamento del Centro nazionale di studi leopardiani.

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Testo in vigore dal:  20-3-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La dotazione annuale in favore del Centro nazionale di studi leopardiani in Recanati, istituito con regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, è elevata a lire 4 milioni a partire dal 1 gennaio 1959.
All'onere relativo si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.