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LEGGE 9 agosto 1960, n. 866

Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 995, sul mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli.

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Testo in vigore dal:  10-9-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1942, n. 995, per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli è elevato da lire 2 milioni a lire 70 milioni per dieci anni con decorrenza dal 1 luglio 1961.