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LEGGE 23 febbraio 1960, n. 80

Fissazione di un nuovo termine per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

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Testo in vigore dal:  19-3-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1963 i limiti minimo e massimo nonché le aliquote contributive di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed alle risultanze di gestione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1960

GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - COLOMBO - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA