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LEGGE 19 febbraio 1960, n. 74

Autorizzazione della spesa di cinque miliardi per studi e sperimentazioni sull'energia nucleare.

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Testo in vigore dal:  18-3-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato Nazionale Ricerche Nucleari (C.N.R.N.) dalla legge 5 febbraio 1957, n. 19, comprese le spese relative al Centro nucleare di Ispra, è autorizzato per l'esercizio 1959-60 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per il Comitato stesso, un contributo di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e da erogare in base al programma approvato dal Ministro per la industria e il commercio, sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione.
L'onere relativo sarà fronteggiato con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1959-60 concernente provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.