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LEGGE 29 giugno 1960, n. 696

Proroga del termine previsto dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, per il personale insegnante che non presta servizio nelle scuole.

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Testo in vigore dal:  5-8-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I termini stabiliti nell'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, nei confronti del personale insegnante, che non presta servizio nelle scuole, sono tutti prorogati e scadono il 1 luglio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1960

GRONCHI TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA