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LEGGE 1 febbraio 1960, n. 67

Equipollenza della laurea in scienze economico marittime a quella in economia e commercio, ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-3-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, è dichiarata equipollente alla laurea in economia e commercio, ai fini della ammissione agli impieghi nella pubblica Amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 252, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 febbraio 1960

GRONCHI SEGNI - MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA