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LEGGE 29 giugno 1960, n. 668

Estensione del beneficio della 13ª mensilità al personale insegnante delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  31-7-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, al personale insegnante delle scuole popolari, delle scuole per militari e per carcerati, compete, a partire dal 1 luglio 1959, la corresponsione della 13 mensilità in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, in base all'art. 4 del decreto-legge 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni.
Al maggiore onere finanziario, derivante dalle norme del comma precedente, si provvederà con i normali stanziamenti di cui al capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1960

GRONCHI TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA