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LEGGE 13 giugno 1960, n. 612

Modifiche all'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese straordinarie.

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Testo in vigore dal:  20-7-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183, è sostituito dal seguente:
"Per provvedere alla maggiore spesa di 30 miliardi, di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare da quello 1959-60, per un importo non superiore a 6 miliardi per ogni esercizio finanziario".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1960

GRONCHI TAMBRONI - TRABUCCHI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA