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LEGGE 16 giugno 1960, n. 605

Norme integrative dell'art. 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

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Testo in vigore dal:  19-7-1960

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli acquisti di materiale didattico e scientifico previsti dall'art. 1 della legge 24 luglio 1959, n. 622, potranno essere effettuati:
a) dal Ministero della pubblica istruzione sia direttamente, sia per il tramite del Provveditorato generale dello Stato. A tale scopo il Ministero del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, dallo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione a quello del Ministero del tesoro i fondi necessari per gli acquisti da affidare al Provveditorato generale dello Stato. Per gli acquisti all'estero di materiali ovvero di macchine e strumenti trovano applicazione le norme di cui all'art. 41 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Il Provveditorato generale dello Stato in ogni caso non è tenuto a chiedere il parere del Consiglio di Stato. Può altresì addivenire all'anticipata esecuzione dei contratti ed anche all'anticipato pagamento del prezzo pattuito;
b) dalle Università e dagli altri Istituti indicati nel citato art. 1 della predetta legge a favore dei quali il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in tutto o in parte l'importo relativo sul fondo di cui all'art. 1 della citata legge 24 luglio 1959, n. 622.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1960

GRONCHI TAMBRONI - TAVIANI - MEDICI - MARTINELLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA