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LEGGE 13 giugno 1960, n. 604

Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche.

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Testo in vigore dal:  19-7-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 24 giugno 1952, n. 766.
e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296, della legge 29 novembre 1957, n. 1224, e della legge 25 marzo 1959, n. 176, le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d) dell'alinea 4 del paragrafo stesso.