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LEGGE 19 maggio 1960, n. 518

Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, in unica soluzione, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo stesso allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644 e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749.

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Testo in vigore dal:  26-6-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo massa medesimo allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644, e 2 aprile 1922, n. 388, e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749, per la costruzione di una caserma, per la Guardia di finanza in Roma.