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LEGGE 20 maggio 1960, n. 503

Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

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Testo in vigore dal:  7-6-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, a favore dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è estesa, in eguale misura e per la medesima durata, ai parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano dal servizio, dopo aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio.