stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 febbraio 1960, n. 41

Modifica dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  9-3-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite di età per i concorsi dei sanitari previsto dal secondo comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e portato da 32 a 35 anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1960

GRONCHI SEGNI - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA