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LEGGE 30 dicembre 1960, n. 1729

Modificazioni alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, concernente l'istituzione di Scuole per infermiere ed infermieri generici.

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Testo in vigore dal:  7-2-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A modifica dell'art. 12 sulle norme transitorie della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, l'obbligo per le Scuole per infermiere ed infermieri generici di nuova istituzione di tenere nel primo anno del loro funzionamento un corso di quattro mesi riservato ad aspiranti che si trovino in determinate condizioni, cesserà con l'anno 1960.