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LEGGE 25 febbraio 1960, n. 164

Modifica dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, sull'ordinamento delle banche popolari.

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Testo in vigore dal:  1-4-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è modificato come segue:
"Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cinquanta milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire un milione;
per le banche popolari, aventi un capitale inferiore ai cinquanta milioni di lire, nessun socio può possedere tante azioni, il cui valore nominale superi le lire cinquecentomila, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita o dall'esercizio del diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun socio. In tale caso, il valore nominale complessivo non potrà superare il milione di lire".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1960

GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - GONELLA - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA