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LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1637

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.

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Testo in vigore dal:  25-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.