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LEGGE 7 dicembre 1960, n. 1622

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, firmata all'Aja il 15 aprile 1958.

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Testo in vigore dal:  22-1-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprietà in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.